Precisazioni riguardanti l’accantonamento 10% durante l’assenza per malattia e infortunio sul lavoro

Rammentiamo che la percentuale dell’accantonamento del 10% spetta all’operaio anche durante l’assenza per malattia (anche professionale) o per infortunio sul lavoro, nei limiti della conservazione del posto, con decorrenza dell’anzianità.

Precisiamo che per le imprese applicanti la contribuzione della Provincia di Forlì-Cesena, tale obbligo è in capo all’azienda mediante accantonamento alla Cassa Edile, da calcolare sull’orario di lavoro ordinario del lavoratore (compreso il periodo di carenza), normalmente 8 ore giornaliere; non si devono utilizzare i parametri orari 6,66 / 5,71, validi esclusivamente per i rimborsi alle imprese di malattia e infortunio, come indica il ccnl di settore. Invitiamo a verificare che sia correttamente impostato nei software gestionali il metodo di calcolo.

Per le imprese applicanti la contribuzione della Provincia di Rimini, l’obbligo di accantonare la gratifica natalizia maturata durante l’assenza per malattia è assolto in forma mutualistica, mediante il versamento alla Cassa Edile di apposito contributo, indicato nella tabella contributiva dell’area provinciale. Per gli eventi di infortunio sul lavoro o per malattia professionale, le imprese sono tenute ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale del 10,00%, da calcolare sull’orario di lavoro ordinario del lavoratore (compreso il periodo di carenza), normalmente 8 ore giornaliere.

A disposizione per ogni ulteriore informazione.