Si segnala l’interessante Ordinanza n. 21362 del 23 giugno 2026 emessa dalla Corte di Cassazione sezione lavoro – che ha accolto il ricorso presentato dall’INPS avverso la decisione della Corte di Appello di Milano che, dando ragione ad uno studio di consulenza, aveva sostenuto che, in assenza di omissioni contributive, il solo ritardo nell’invio delle comunicazioni (cd modelli Uniemens) non impediva il rilascio del DURC e il godimento dei relativi benefici per l’impresa
Con tale ulteriore pronuncia viene confermato, quindi, un concetto molto più ampio di regolarità contributiva rispetto a quello del regolare adempimento del pagamento della contribuzione.
Secondo questo orientamento consolidato, la mancata trasmissione della documentazione richiesta (che per le Casse Edili/Edilcasse corrisponde alla denuncia mensile dei lavoratori occupati), anche nei termini previsti per l’invito alla regolarizzazione, impedisce l’effettiva verifica della c.d. “virtuosità del contribuente”. Tale locuzione include anche il rispetto di tutta la normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale che subordina non solo al possesso del Durc ma anche “all’assenza di violazioni delle disposizioni a presidio delle condizioni di lavoro, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come individuate nella legislazione secondaria, cui la fonte primaria fa rinvio”
Si allega Lettera circolare CNCE e ORDINANZA CASSAZIONE
Lettera circolare n.37-2026 Ordinanza di Cassazione n. 21362-2026