ACCANTONAMENTO

Cassa Edile FCR

TRATTAMENTO ECONOMICO GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITA’ 4 NOVEMBRE (articolo 12 ccpl).

Il trattamento economico spettante agli operai per la gratifica natalizia è assolto dall’impresa con la corresponsione alla Cassa edile FCR di una percentuale complessiva del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione per tutte le ore come di seguito indicate.

Imprese della Provincia di Forlì-Cesena

Specificamente, detta percentuale, per le aziende aventi sede legale nella Provincia di Forlì-Cesena, è applicata alle ore di lavoro ordinarie, ferie effettivamente godute, permessi effettivamente goduti e 12 festività (1 Gennaio, Epifania, Lunedì di Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre, 8-25-26 Dicembre, Patrono).

Imprese della Provincia di Rimini

Per le aziende aventi sede legale nella Provincia di Rimini, l’accantonamento del 10% è applicato sulle ore di lavoro ordinarie e sulle 12 festività di cui sopra.

 

La festività del 4 Novembre continuerà ad essere retribuita direttamente ai lavoratori in forza con la busta paga del mese di ricorrenza.

La Cassa Edile provvederà a liquidare gli accantonamenti per gratifica natalizia in un’unica erogazione, che verrà effettuata nel mese di dicembre.

Tale liquidazione riguarderà gli accantonamenti effettuati dalle imprese per i mesi da ottobre a settembre dell’anno edile precedente.

 

Accantonamento 10% durante l’assenza per malattia, anche professionale, e infortunio sul lavoro

La percentuale dell’accantonamento del 10% spetta all’operaio anche durante l’assenza per malattia, anche professionale o per infortunio sul lavoro, nei limiti della conservazione del posto, con decorrenza dell’anzianità.

Imprese applicanti la contribuzione della Provincia di Rimini

L’obbligo delle imprese industriali e cooperative della Provincia di Rimini, di accantonare la gratifica natalizia maturata durante l’assenza per malattia è assolto in forma mutualistica mediante il versamento alla Cassa Edile di apposito contributo (indicato nella tabella contributiva dell’area provinciale); per gli eventi di infortunio sul lavoro o malattia professionale, le imprese sono tenute ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale del 10,00%, da calcolare sull’orario di lavoro ordinario del lavoratore (compreso il periodo di carenza), normalmente 8 ore giornaliere.

Imprese applicanti la contribuzione della Provincia di Forlì-Cesena

Per le imprese industriali e cooperative della Provincia di Forlì-Cesena, tale obbligo è in capo all’azienda mediante accantonamento alla Cassa Edile, da calcolare sull’orario di lavoro ordinario del lavoratore (compreso il periodo di carenza), normalmente di 8 ore giornaliere. Non si devono utilizzare i parametri orari 6,66 / 5,71 validi esclusivamente per i rimborsi alle imprese di malattia e infortunio, come indica il ccnl di settore.